Contrattazione Integrativa 2008-2009 L'art 67 comma 11 del D.Lg.vo 112/2008 e convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008 prevede:
"le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web,
con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini,
la documentazione trasmessa annulamente all'organo di controllo in materia di contrattazione
integrativa."
Pubblicità incarichi e compensi amministratori di società partecipate ART. 1 COMMA 735 LEGGE 27/12/2006 N. 296 La Finanziaria 2007 stabilisce l'obbligatorietà della pubblicazione e comunicazione delle informazioni societarie ed in particolare modo il comma 735 regolamenta le disposizioni inerenti agli incarichi di amministratore di società pubbliche.
La norma dispone che all'albo pretorio e nel sito informatico del Comune siano pubblicati a cura dei rispettivi responsabili :
- gli incarichi di amministrazione delle società di capitale totalmente o parzialmente controllate da enti locali
- relativi compensi
FABBRICATI NON DICHIARATI La recente normativa finalizzata al completo censimento dei fabbricati ha stabilito, tra l'altro, che l'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), proceda all'individuazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701".
La suddetta normativa prevede, in particolare, che l'Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto.
Si specifica che l'identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un'attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con AGEA, e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive è possibile che si presentino delle incoerenze nei risultati delle verifiche, con inclusione, in qualche caso, di immobili già censiti in catasto. Tali incoerenze vanno segnalate inviando l'apposito modulo di segnalazione -