In linea con le nuove disposizioni contenute nella circolare del MITE (Ministero della Transizione Energetica) n. 51657 del 14.05.2021, ricordiamo che sono cambiate le modalità di conferimento presso i Centri di Raccolta.
Nella normativa viene infatti sancito il divieto di conferimento del rifiuto vegetale prodotto da imprese in attività presso terzi che, per la normativa vigente, è classificato come rifiuto speciale.
Il conferimento presso il Centro di raccolta può avvenire solo da parte di privati cittadini o da imprese incaricate dal Comune della manutenzione del verde pubblico.”
Estratto della circolare.
Riguardo al rifiuto verde occorre distinguere tre ipotesi:
- materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;
- materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
- materiali prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato “fai da te”, posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1.